MILANO – La Corte di Cassazione con la sentenza 53/2015 ha voluto indicare la rotta nel mare agitato dei Fondi di previdenza. Il caso ha riguardato, in questa circostanza, quanti erano iscritti alla Cassa dei Dottori Commercialisti.
Come noto, una lunga disputa legale aveva contraddistinto le controparti: da un lato i pensionati e dall’altra l’Ente previdenziale che avrebbe voluto introdurre un contributo di solidarietà, tagliando di fatto gli assegni già in essere.
I giudici di legittimità hanno escluso la possibilità per la Cassa di colpire i cosiddetti “diritti acquisiti“, contraendo quanto contabilizzato e dovuto. Secondo la Cassazione, infatti, «lo ius superveniens di cui legge n. 296 del 2006, art. 1, comma 763 non può essere invocato in relazione a provvedimenti che, come quello per cui è causa, hanno inciso su pensioni in essere al momento della loro emanazione». In sostanza, ha stabilito il principio (estendibile ad altre fattispecie, ndr) secondo il quale non è possibile la riduzione delle prestazioni pensionistiche imponendo (a posteriori) un contributo di solidarietà.
Luigi Giorgetti
via SNA channel