Comunicato OAM n 다운로드. 6/2015: applicabilità della ritenuta d’acconto nella fatturazione attiva delle società di mediazione creditizia.
L’OAM attraverso un comunicato sul proprio sito interviene a chiarimento di un tema molto importante: l’applicabilità della ritenuta d’acconto nella fatturazione attiva delle società di mediazione creditizia chiarendo che: le provvigioni corrisposte ai mediatori creditizi per l’opera prestata – comprese le attività connesse – debbano essere assoggettate alla ritenuta d’acconto di cui all’art 묘법연화경 다운로드. 25-bis, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973, se corrisposte dai soggetti indicati nel primo comma dell’art. 23 dello stesso D.P.R
Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi COMUNICAZIONE n 아오오니 다운로드. 6/15
Oggetto: applicabilità della ritenuta d’acconto nella fatturazione attiva delle società di mediazione creditizia.
Questo Organismo, con nota prot 다운로드. n. 00054/14 del 23 settembre 2014, a seguito di numerosi quesiti pervenuti dagli operatori del settore, ha chiesto un chiarimento all’Agenzia delle Entrate, Ufficio Normativa, in merito all’applicabilità o meno della ritenuta d’acconto nella fatturazione attiva delle società di mediazione creditizia iscritte nell’elenco ex art 다운로드. 128-sexies, comma 2, del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
La citata Amministrazione, con nota Consulenza giuridica n. 954-65/2014 del 26 gennaio 2015, ha chiarito che le provvigioni corrisposte ai mediatori creditizi per l’opera prestata – comprese le attività connesse – debbano essere assoggettate alla ritenuta d’acconto di cui all’art 다운로드. 25-bis, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973, se corrisposte dai soggetti indicati nel primo comma dell’art. 23 dello stesso D.P.R. Si riporta in allegato la citata nota, alla quale si rimanda per gli opportuni approfondimenti 꼬딕씨 폰트.